Il contratto di Governo prevede il taglio del numero dei parlamentari, recentemente assicurata dalle parole del vicepremier Di Maio il quale promette l'arrivo imminente di una proposta di legge costituzionale in tal senso.
Dopo il taglio dei vitalizi, il Movimento 5 Stelle impiegherà le proprie energie proprio per perseguire tale scopo.
Le dichiarazioni, sono arrivate qualche giorno fa da Luigi Di Maio, vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, nel corso della trasmissione Agorà di Rai3.
Non ci resta che stare a vedere!
Il ministero del lavoro ha aggiornato le faq in materia di dimissioni del minore sul proprio sito internet.
A partire dal 12 marzo 2016, in conseguenza delle riforme introdotte dal Jobs Act (d.lgs. n. 151/2015) in materia di dimissioni volontarie e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, le dimissioni volontarie devono essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche.
Nel caso specifico del lavoratore minorenne che vuole dimettersi, il ministero ha precisato che la trasmissione delle dimissioni va effettuata per via telematica, con l'assistenza di uno dei genitori, titolare della potestà genitoriale, o di chi ne fa legalmente le veci.
Qualora, specifica il ministero, "la trasmissione delle dimissioni avvenga per il tramite di uno dei soggetti abilitati ai sensi del quarto comma del citato articolo 26 (ndr. ad es. consulenti del lavoro), tali soggetti prima di procedere alla trasmissione telematica delle dimissioni dovranno, oltre ad accertare l'identità del lavoratore minorenne, verificare che il soggetto che assiste il minore sia uno dei genitori, titolare della potestà genitoriale, o di chi ne fa legalmente le veci".
E' più frequente di quanto lo si voglia ammettere che ai pensionati arrivi una lettera dell'INPS che richiede indietro prestazioni pensionistiche pagate erroneamente. In questo caso si parla di indebito pensionistico.
l'Istituto va a rettificare l'errore e a richiedere la restituzione degli arretrati percepiti dal malcapitato senza averne diritto.
Il pensionato viene tuttavia tutelato dall'operato dell'INPS;grazie al principio della soluti retentio, ovvero al diritto a trattenere la prestazione pagata erroneamente e rettificata ove il pensionato abbia percepito le somme in buona fede.
L'ente erogatore può rettificare in ogni momento le pensioni per via di errori di qualsiasi natura, ma non può recuperare le somme già corrisposte, a meno che l'indebita prestazione sia frutto di dolo dell'interessato ( art. 52, comma 2, della legge n. 88 del 1986, art. 13 della legge 412/1991 e la stessa giurisprudenza della Cassazione)
Generalmente, la pensione ai superstiti (sia di reversibilità che indiretta) spetta in misura pari al 60% della pensione maturata dal defunto: se i redditi del superstite, tuttavia, sono superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS, la Legge Dini stabilisce che la quota di prestazione erogata dovrà ridursi proporzionalmente quanto maggiore sarà il reddito.
Le soglie di riduzione percentuale fissate dalla legge Dini sono pari al 25, 40 e 50% nel caso in cui il reddito del superstite superi di tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo INPS previsto per l'anno di riferimento moltiplicato per 13 mensilità.
L'INPS infatti verifica ogni anno l'entità dei redditi che possono incidere sull'entità dell'assegno spettante e, qualora riscontri che quelli del superstite abbiano superato il limite che consente di beneficiare della quota piena al 60%, sarà tenuto a ripetere quanto indebitamente corrisposto
Tuttavia, per salvaguardare del pensionato, la circolare INPS n. 234/1995 ha chiarito che in presenza di redditi di poco superiori al limite fissato per ogni fascia di reddito, il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non potrà comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella in cui si colloca il reddito posseduto.
Al pensionato che si vede notificare dall'INPS l'avviso denunciante l'indebito pensionistico, è consigliato di controllarne la regolarità effettuando una ricostituzione reddituale relativamente all'anno di riferimento prima di pagare.
Infatti, il pagamento dell'indebito segnalato dall'INPS comporta la tacita accettazione dello stesso e procedere ad eventuali annullamenti sarà un'ardua impresa. Per presentare un eventuale ricorso amministrativo vengono disposti 90 giorni di tempo dalla data di ricevimento della comunicazione di indebito.
Qualora i calcoli dell'INPS relativi all'indebito siano corretti, al pensionato sarà tuttavia permesso di richiedere una rateazione tramite bollettini postali o con una trattenuta mensile sulla pensione spettante.
Arriveranno presto i rimborsi Irpef derivanti dal modelli 730 del 2018, ovvero di quelle imposte pagate in più dal contribuente e che saranno restituite con la presentazione della dichiarazione dei redditi 2018.
Come chiarisce l'Agenzia delle entrate, i rimborsi dovranno arrivare già dalla retribuzione di luglio, per cui «il datore di lavoro o l'ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all'Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all'Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'Irpef».
Nel caso invece dei pensionati il rimborso verrà effettuato a partire «dal mese di agosto o di settembre. Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta».
Il Decreto dignità ha come obiettivo la tutela dei lavoratori con lo smantellamento del Jobs Act.
In generale si propone di limitare l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, allo scopo di favorire l'utilizzo dei contratti a tempo indeterminato e quindi lottando contro la precarietà.
Le nuove misure hanno lo scopo di eliminare gli abusi dei contratti a tempo determinato, aumentando le penali in caso di ingiusti licenziamenti sul contratto a tempo determinato.
Grazie al decreto, i contratti a termine potranno durare massimo 12 mesi, in caso di ulteriore rinnovo servirà una causale specifica che motivi ragionevolmente il non trasformarsi di questo in contratto a tempo indeterminato.
Lo stesso decreto sancisce disincentivi per le imprese per i licenziamenti ingiusti con l'aumento del 50% rispetto all'attuale indennizzo che può arrivare anche a 36 mensilità. Inoltre, in caso di licenziamento illegittimo il lavoratore ha diritto a un'indennità che passa da un minimo di 4 mesi a un massimo di 24 mensilità.
Con iil decreto del 7 maggio scorso vengono stanziati oltre 9 milioni di euro del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per le assunzioni relative all'anno 2018..
L'Inps, con la circolare. 99 chiarisce quali sono le agevolazioni spettanti ai datori di lavoro che dal 1° gennaio assumono persone con disabilità.
L'incentivo assunzioni disabili favorisce i datori di lavoro che assumono soggetti con disabilità sia a tempo indeterminato o determinato, sia full time, sia part time.
- L'incentivo ha la durata di 36 mesi, corrispondendo 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile assunto che presenti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni dalla prima alla terza categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra.
- L'incentivo ha la durata di 36 mesi, nella misura del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile assunto che presenti una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%.
- L'incentivo ha la durata di 60 mesi, nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile assunto che presenti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.
Lo scadenzario è un registro contabile su cui vengono normalmente annotate le varie scadenze contabili da rispettare.
Clicca qui per scaricare l'articolo completoIl Garante della privacy ha fornito una guida che offre un panorama delle principali problematiche che imprese e soggetti pubblici dovranno tenere presenti in vista della piena applicazione del regolamento UE 27.04.2016, n. 679, prevista il 25.05.2018. Attraverso raccomandazioni specifiche il Garante suggerisce alcune azioni che possono essere in-traprese sin d’ora poiché fondate su disposizioni precise del regolamento che non lasciano spazi a interventi del legislatore nazionale (come, invece, avviene per altre norme del regolamento, in parti-colare quelle che disciplinano i trattamenti per finalità di interesse pubblico ovvero in ottemperanza a obblighi di legge). Sono, inoltre, segnalate alcune delle principali novità introdotte dal regolamento rispetto alle quali sono suggeriti possibili approcci (raccomandazioni del Garante).
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Il tempo impiegato per indossare la divisa lavorativa è compreso nell'orario di lavoro e dunque va pagato anche se non previsto dal contratto. Con questa motivazione la Cassazione ha rigettato il ricorso della Sodexo e accolto quello dei dipendenti con la sentenza n. 9417/2018.
La società si era rivolta alla Cassazione sostenendo l'erroneità della sentenza di merito "per non avere escluso la sussistenza di elementi di eterodirezione datoriale rispetto alla vestizione, omettendo di valorizzare correttamente il fatto che, trattandosi di indumenti resi necessari dall'interferire del lavoro con alimenti, l'obbligo di indossarli gravava direttamente sul lavoratore e che tale vestizione si attuava in un luogo, gli spogliatoi della sede RAI, al di fuori del diretto controllo del datore di lavoro, sicché la volontà di quest'ultimo si manifestava come irrilevante e gli indumenti costituivano una mera condizione soggettiva per la legittima offerta della prestazione da parte del lavoratore".
Per gli Ermellini, il motivo è infondato, in quanto "il (pacifico) gravare dell'obbligo di vestizione di determinati indumenti di lavoro anche sul lavoratore, oltre a non escludere l'obbligo datoriale di imporre e controllare che tale utilizzazione sia effettiva, è in realtà elemento privo di rilievo alcuno".
Infatti "l'assenza per il lavoratore di libertà di scelta rispetto a tempi e luoghi in cui indossare gli indumenti necessari, non permette di ritenere la relativa operazione come relativa agli atti di diligenza meramente preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, imponendo, proprio per la mancanza di discrezionalità, che il tempo necessario per il suo compimento debba essere retribuito"
Infine, affermano "la pacifica assenza di richiami espressi alla questione nell'ambito della contrattazione collettiva rende ogni profilo a ciò attinente del tutto irrilevante".
Presentato al Senato il disegno di legge per il ritorno delle festività soppresse destinato ad aumentare i giorni di ferie e i ponti per tutti gli italiani.
La legge del 5 marzo 1977, n. 54, aveva infatti escluco il riconoscimento di alcune feste religiose modificando la legge 27 maggio 1949, n. 260.
Il disegno di legge di cui parliamo mira al riconoscimento civile di alcune di quelle festività molto importanti per la tradizione e la storia italiana.
Inoltre, per i senatori: «Si può inoltre prevedere un aumento delle attività di svago e di turismo se le ricorrenze si abbinano ai fine settimana, il che può incidere positivamente sullo sviluppo economico del Paese». A tal proposito, già nel 1985 fu ripristinata la festività dell'Epifania e, nel 2001, la festa nazionale della Repubblica.
L'obiettivo del disegno di legge è «ridare significato alla tradizione popolare, che non determina scompensi significativi alla produttività delle aziende, - piuttosto - trasferisce una quota maggiore di reddito prodotto ad altri comparti di mercato ad alto valore aggiunto, quali il turismo e il tempo libero, con buoni ritorni economici per l'economia nel suo complesso, e risulterebbe più coerente con quel che avviene negli altri Paesi europei».
Le feste da ripristinare secondo il disegno di legge San Giuseppe, l'Ascensione, il Corpus Domini (nella tradizionale cadenza infrasettimanale di giovedì), i Santi Apostoli Pietro e Paolo su tutto il territorio nazionale ed il giorno di lunedì seguente la Pentecoste.
Problema principe della sentenza in esame attiene alla configurazione, alla possibile risarcibilità, nonchè quantificazione della fattispecie del danno da ritardo.
In particolare, il danno da ritardo è quel danno che si determina ogni qualvolta la P.A. ometta di porre in essere un provvedimento richiesto dal cittadino, con la conseguenza che tale prolungata e illegittima inerzia dell’agente pubblico cagiona la lesione di interessi del privato meritevoli di tutela.
Questione centrale per comprendere la rilevanza della responsabilità in capo alla P.A. è la valutazione della consistenza della dimensione temporale nell’ambito del diritto amministrativo. Il tempo ed il decorso dello stesso hanno, infatti, da sempre avuto notevole rilevanza giuridica, essendo il fenomeno temporale, di per sé, in grado di determinare pregevoli conseguenze sul piano della costituzione o della modifica di situazioni giuridiche soggettive.
Tuttavia se, da un lato, la dimensione temporale ha assunto un ruolo saliente nel diritto civile e in ambito penale, di certo non può dirsi lo stesso circa l’assetto normativo di diritto amministrativo; in quest’ultimo contesto, il tempo, aveva assunto un ruolo secondario, quale necessario intercalare tra le istanze dei privati e l’azione della pubblica amministrazione.
Il legislatore si è nel tempo variamente adoperato, al fine di conferire all’assetto temporale un ruolo di maggior rilevanza nel diritto amministrativo, creando, così, istituti che andassero ad incidere sulla dimensione temporale. Con l’introduzione della L.241/1990 che all’art. 2 dispone l’obbligo in capo alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento attraverso un provvedimento espresso che si manifesti necessariamente entro un lasso di tempo determinato, l’aspetto temporale ha assunto un’importanza fondamentale, arrivando a costituire il parametro di valutazione dell’agere pubblico.
Da allora lo scenario è mutato, infatti la risarcibilità degli interessi legittimi, la modifica della disciplina del silenzio e l’elaborazione giurisprudenziale di un’autonoma categoria di “danno da tempo perduto” si muovono nella direzione della tutela dell’interessato, rimarcando la meritevolezza dell’interesse tutelato dagli artt. 2 e 2bis della L.241/90 che correlano all’obbligo giuridico di provvedere non già una “mera aspettativa di provvedimento”, bensì un interesse qualificato e differenziato all’osservanza delle regole procedimentali e, in particolare, alla tempestività dell’azione amministrativa.
Come detto, affermatasi la rilevanza dell’aspetto temporale, si è, conseguentemente, affermata la responsabilità in capo alla p.a. per il ritardo nell’adozione di un provvedimento.
La nota sentenza della Cassazione n. 500 del 1999 ha segnato il definitivo abbandono della concezione sanzionatoria della responsabilità comportando, di conseguenza, il riconoscimento della funzione precettiva dell’art. 2043 c.c., che ha iniziato ad essere intesa non più come norma punitiva della violazione di prescrizioni aliunde poste dall’ordinamento giuridico a tutela di diritti assoluti, bensì come prescrizione essa stessa attributiva di un autonomo diritto soggettivo al risarcimento del danno subito dall’intrusione illecita nella sfera giuridica altrui.
L’area della risarcibilità viene definita da una clausola generale, espressa dalla formula “danno ingiusto”, in virtù della quale è risarcibile il danno che presenta le caratteristiche dell’ingiustizia, e cioè il danno arrecato non iure che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l’ordinamento.
Ne consegue che la norma sulla responsabilità aquiliana non è una norma secondaria, volta a sanzionare una condotta vietata da altre norme, bensì è una norma primaria volta ad apprestare una riparazione del danno ingiustamente sofferto per effetto dell’attività altrui.
In altre parole, ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana non assume rilievo determinante la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto, poiché la tutela risarcitoria è assicurata solo in relazione all’ingiustizia del danno, che costituisce fattispecie autonoma, contrassegnata dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante.
Nel solco delineato dalla Corte di Cassazione, rispettose di tale rinnovata impostazione, dottrina e giurisprudenza hanno focalizzato l’attenzione sulla persona del danneggiato e sul carattere non jure del danno subito sposando la cd. funzione riparatoria, in cui il risarcimento assolve il compito fondamentale di ristorare il danneggiato dalla lesione subita, in relazione alla quale il risarcimento viene parametrato, senza più essere inteso, quindi, come semplice reazione dell’ordinamento avverso il comportamento illecito del danneggiante ricollegato alla sola lesione di diritti soggettivi assoluti.
In questa prospettiva la responsabilità è volta a sanzionare il danno contra jus e non jure che in senso lato può essere definito come il pregiudizio arrecato alla sfera giuridico-economica di un soggetto, quale perdita economicamente rilevante conseguente alla lesione di un bene o di un interesse.
Nella struttura dell’art. 2043 c.c. il danno costituisce allo stesso tempo presupposto e oggetto della tutela accordata dall’ordinamento al soggetto leso dal comportamento illecito altrui dal cui origina l’obbligo di risarcire il danno. Il concetto di danno, quindi, appare strettamente connesso a quello di risarcimento sostanziandosi “in quel fenomeno nei confronti del quale l’ordinamento appresta quel particolare rimedio che è il diritto del danneggiato al risarcimento”.
La questione relativa alla selezione delle voci di danno risarcibili ha assunto nel tempo un rilievo centrale dando vita, in dottrina, ad un ampio dibattito mai sopito e riassumibile in due concezioni di danno difficilmente conciliabili tra loro. Secondo una prima elaborazione il danno si identificherebbe con l’alterazione negativa di una determinata situazione della vittima, non necessariamente economica, ma anche fisica o psichica; secondo altri, invece, esso coincide con la lesione del diritto o dell’interesse protetto.
In realtà, tali indicazioni non essendo esaustive non avrebbero potuto di per sé garantire alcuna tutela giurisdizionale, tanto più in assenza di un giudizio di disvalore che ne costituisce il necessario ed indefettibile presupposto. Lo stesso concetto di danno è stato variamente interpretato dalla dottrina che l’ha definito “perdita o diminuzione patrimoniale”, nonché “prezzo di composizione per il pregiudizio arrecato”.
Secondo la prima impostazione il danno si identifica nella differenza esistente nel patrimonio del danneggiato in conseguenza dell’illecito subito, equivalente alla sottrazione tra l’ammontare del patrimonio del danneggiato in un certo momento storico e la consistenza che il patrimonio avrebbe avuto se non si fosse verificato l’illecito.
Secondo altra impostazione, il danno non è un dato extragiuridico che riceve copertura dall’ordinamento giuridico, bensì è esso stesso un dato normativo, ove ricorrano i presupposti stabiliti dalla legge. Va osservato che la prima interpretazione non coglie nel segno, è infatti facile obiettare che non tutte le modificazioni peggiorative di una realtà fenomenica trovano un rimedio nell’ordinamento, con la conseguenza che spetta esclusivamente alla legge selezionare tra le conseguenze pregiudizievoli quelle meritevoli di tutela risarcitoria; il danno rilevante per l’ordinamento non è, dunque, il danno in senso naturalistico, ma il danno in senso giuridico. Sulla base di tali osservazioni la dottrina ha potuto distinguere tra le diverse tipologie di danno, ed affermare che il danno patrimoniale rientra nell’alveo dell’art. 2043 c.c.
Il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza de qua, seguendo il filo giurisprudenziale sopra esaminato, ha ritenuto sussistente, in capo alla pubblica amministrazione, una responsabilità per danno da ritardo ai sensi dell’art. 2043 c.c.
Ricorrendo tutti gli elementi richiesti dalla disciplina codicistica (il fatto, l’ingiustizia del danno, il nesso causale e la colpevolezza), la Sezione ha concluso affermando che “gli atti impugnati in primo grado sono stati emessi in palese violazione del principio del buon andamento dell’azione amministrativa”, l’Università, infatti, ha impedito al ricorrente, “ingiustamente ed ingiustificatamente, di svolgere il ruolo di ricercatore per cui era stato selezionato”. Peraltro, il carattere negligente, imprudente o imperito dell’agire dell’Amministrazione nel caso concreto emergeva già alla luce della lettura delle sentenze del 2011.
Relativamente alla contestazione circa il “quantum” risarcitorio riconosciuto dal giudice di primo grado e commisurato in sentenza all’intero ammontare della retribuzione stabilita per la qualifica di ricercatore universitario ma non percepita dal dott. Migliau nel periodo da maggio 2009 a novembre 2011, il Consiglio di Stato ha, invece, accolto la censura dell’Università merita di essere accolta, sia pure solo in parte.
In particolare, seguendo la scia di una recente sentenza dello stesso Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 2792/2016), riferita a un caso sotto taluni aspetti analogo, che aveva giudicato congrua la determinazione, in via equitativa, del risarcimento, nella misura del 50% delle retribuzioni che sarebbero spettate al docente universitario per il periodo di mancata assunzione, e ciò proprio in ragione del fatto che in tale periodo il destinatario del risarcimento ben aveva potuto impegnare le proprie energie in ogni altra attività, anche lavorativa è stato ritenuto che la quantificazione per equivalente del danno risarcibile, nel caso di omessa o ritardata assunzione di un pubblico dipendente, non si identifica in astratto nella mancata corresponsione della retribuzione per intero in quanto nel periodo di mancata assunzione il soggetto interessato non ha dovuto impegnare le proprie energie lavorative nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione ma ha potuto rivolgerle alla cura di ogni altro interesse. Peraltro, la reintegrazione piena del patrimonio sarebbe ammissibile soltanto se si verificasse una interruzione illegittima di un rapporto di lavoro già in essere, ma non anche nel caso di ritardo illegittimo nella costituzione del rapporto di impiego medesimo.
Nel messaggio n. 1399/2018 l’Inps precisa che la normativa in materia di Polo Unico della visita fiscale si applica a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi:
- gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni,
- le istituzioni universitarie,
- gli Istituti autonomi case popolari,
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,
- le amministrazioni,
- le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
- l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001).
“Per Regioni e Province – si specifica nel messaggio – si intendono anche le Regioni e Province a statuto speciale, compresa la Regione Siciliana; l’unica eccezione è costituita dalla Provincia autonoma di Trento e dagli enti e amministrazioni di pertinenza, che risultano esclusi sulla base della relativa normativa locale (cfr. art. 10, comma 10, della legge provinciale 2 agosto 2017, n. 9, che ha modificato la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, con l’inserimento dell’art. 48-bis)”;
- i dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime previsto dal D.Lgs. n. 165/2001, ma rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 55-septies relativo alla certificazione telematica di malattia (art. 7, comma 1, del decreto legge n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012) ovvero il personale della carriera prefettizia e della carriera diplomatica,
- i magistrati di tutte le magistrature, ordinarie e speciali,
- gli avvocati e procuratori dello Stato,
- i docenti e i ricercatori universitari,
- il personale della carriera dirigenziale penitenziaria,
- il personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- i dipendenti delle Autorità indipendenti, comprese la CONSOB e la Banca d’Italia,
- nonché il personale delle Università non statali legalmente riconosciute.
Sono esclusi:
- i dipendenti degli Organi costituzionali, degli enti pubblici economici, degli enti morali, delle aziende speciali;
- la Provincia autonoma di Trento e i relativi altri enti ad ordinamento provinciale che, come detto, sono oggetto di specifiche norme locali,
- il personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Nel messaggio n. 1399 l’Inps ha ribadito le fasce orarie di reperibilità per i lavoratori pubblici, come confermato dall’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto 17 ottobre 2017, n. 2016, valide anche per i giorni non lavorativi e festivi: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Nel caso in cui il dipendente si debba assentare dal proprio domicilio durante gli orari di reperibilità, dovrà avvisare la propria amministrazione, che a sua volta dovrà avvisare l’Inps in maniera tempestiva secondo le seguenti modalità:
– inviando un’email alla casella medicolegale.nomesede@inps.it;
– inviando specifica comunicazione al numero di fax indicato dalla struttura territoriale di riferimento;
– rivolgendosi al Contact center.
Nelle stesse modalità il dipendente dovrà avvisare, in caso di cambio di domicilio durante la prognosi, l’amministrazione che lo comunicherà tempestivamente all’Istituto.
“La tempestività delle comunicazioni da parte delle PP.AA. è essenziale – precisa l’Inps nel messaggio – per agevolare le Strutture territoriali Inps nella trattazione delle informazioni, soprattutto al fine di escludere la visita in considerazione della comunicazione di assenza”.
“Va comunque tenuto in conto che – aggiunge – la copiosità delle informazioni e la necessità di operare manualmente le esclusioni delle visite, in attesa dei programmati sviluppi informatici, potrebbe rendere talvolta difficile registrare per tempo tutte le assenze temporanee e i cambi di domicilio in questione”.
Il messaggio Inps sul polo unico della visita fiscale fornisce inoltre alcuni chiarimenti anche sulla modalità per l’abilitazione dei datori di lavoro e le indicazioni per la gestione dei certificati cartacei che restano di competenza delle singole amministrazioni, le visite mediche di controllo per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale e nei confronti dei lavoratori all’estero.
Dal prossimo 1° luglio per ottenere la detraibilità dell'IVA e la deducibilità della spesa per il carburante, gli interessati dovranno effettuare i pagamenti di carburanti e lubrificanti con strumenti diversi dal contante affinchè possa essere emessa la fattura elettronica.
La legge è entrata subito in vigore, ma lo stesso provvedimento ha introdotto una fase transitoria posticipando la data al prossimo 1° luglio, così da permettere agli interessati di dotarsi degli strumenti indispensabili per adeguarsi.
Le modifiche introdotte dalla Manovra di Bilancio, hanno lo scopo di favorire l'uso della moneta elettronica sia a fini di tracciabilità delle operazioni che per ottenere la deducibilità delle spese per carburante per autotrazione.
Destinatari delle modifiche sarannoi titolari di partita IVA ovvero le imprese e i professionisti che mirano ad ottenere la deducibilità del costo e la detraibilità dell'imposta relativamente alle operazioni di rifornimento carburante.
La legge di bilancio, modificando l'art. 33, terzo comma, del d.P.R. N. 633/1972 stabilisce che "gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica".
Scaturisce in maniera naturale l'obbligo per gli esercenti la certificazione dei rifornimenti di carburante relativi a operazioni a favore di imprese e professionisti attraverso l'emissione di fattura elettronica.
Questi saranno esonerati dall'obbligo di certificazione fiscale soltanto nel caso in cui le forniture di carburanti e lubrificanti vengano effettuate nei confronti di clienti figuranti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione.
L'Agenzia ammette inoltre iil sistema delle carte carburanti, laddove il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera a effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.
Tale sistema continuerà a mantenere validità, spiega l'Agenzia, nonostante le modifiche introdotte dalla manovra di Bilancio 2018, ma solo qualora i rapporti tra gestore dell'impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest'ultima e l'utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento indicati dal provvedimento.
Altresì validi saranno i sistemi di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che consentono a imprese e professionisti l'acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica sia regolata sempre con gli stessi strumenti di pagamento indicati.
C'è chi in pensione potrà andare solo a 71 anni. Con la circolare numero 62 del 4 aprile scorso l'Inps ha reso ufficiale l'aumento di cinque mesi dei requisiti pensionistici relativi al biennio 2019/2020.
«Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 – si legge nella circolare - l'adeguamento all'incremento della speranza di vita previsto dal decreto in parola deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall'articolo 24, comma 7, della legge n. 214 del 2011, che consente l'accesso alla pensione di vecchiaia con un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni e che, dal 1° gennaio 2019, si perfeziona al raggiungimento dei 71 anni».
Secondo il documento dell'Istituto di previdenza si tratta di coloro che avranno meno di 20 anni di contributi, ma almeno 5, con il primo accredito avvenuto dopo il 1996.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7410/2018 respingendo il ricorso di una nota catena di supermercati.
I giudici avevano accolto la domanda di un dipendente nei confronti del datore di lavoro, avente a oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare irrogatagli per aver rifiutato la prestazione di servizi di reperibilità.
Per la Corte territoriale, non sarebbe stato configurabile ai sensi di legge e di contratto collettivo e individuale, un obbligo di esecuzione di tali prestazioni a carico del lavoratore; pertanto, la condotta contestatagli sarebbe stata insuscettibile di assumere rilevanza sul piano disciplinare.
Il 25 maggio 2018 entra in vigore il GDPR – General Data Protection Regulation, ovvero il Regolamento europeo sulla privacy approvato il 14 aprile 2016 con il quale è stato delineato un nuovo quadro normativo in materia di protezione dei dati personali che impone nuove regole e importanti adempimenti da rispettare.
Il GDPR avrà un impatto su tutti i professionisti e le imprese che vengano in contatto con i dati personali dei cittadini europei.
Le nuove norme interessano tutti i professionisti e le imprese che trattano i dati personali delle persone fisiche.
Sono esclusi dal campo di applicazione del GDPR:
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i trattamenti di dati personali che non rientrano nel campo di applicazione del diritto UE;
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i trattamenti di dati personali che sono effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di attività rientranti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune;
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i trattamenti di dati personali che sono effettuati da una persona fisica nell'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico;
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i trattamenti di dati personali che sono effettuati dalle autorità competenti con finalità di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, comprese la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.
Pertanto i dati personali:
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devono essere trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza;
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devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e trattati in maniera compatibile con tali finalità;
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devono rispondere al principio di minimizzazione e, quindi, essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per rispettare le finalità del trattamento;
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devono essere esatti e, quindi, eventualmente aggiornati;
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devono essere conservati in maniera da consentire l'identificazione degli interessati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità del trattamento e per periodi più lunghi solo per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica, statistici;
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devono essere trattati in maniera tale che sia garantita una loro adeguata sicurezza.
Il GDPR stabilisce che l'onere di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento grava sul titolare, il quale deve avere cura di fornire una richiesta di consenso chiara. La richiesta, laddove la dichiarazione da far sottoscrivere all'interessato riguardi anche altre questioni, deve inoltre essere agevolmente distinguibile dalle altre materie, comprensibile, facilmente accessibile e fatta con un linguaggio semplice e chiaro.
Nel caso in cui l'interessato revochi il proprio consenso , il trattamento effettuato prima della revoca resta comunque lecito e di tale circostanza l'interessato deve essere informato prima di esprimere il proprio consenso.
Il Regolamento introduce una nuova figura: il DPO – Data Protection Officer, al quale viene affidato il compito di garantire che le imprese e gli enti gestiscano i dati personali trattati in maniera corretta.
Il DPO (o responsabile della protezione dei dati), deve essere necessariamente nominato dal titolare e dal responsabile del trattamento nei seguenti casi:
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quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o un organismo pubblico diverso dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni;
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quando le attività principali poste in essere dal titolare o dal responsabile del trattamento richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
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quando le attività principali poste in essere dal titolare o dal responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali o di dati relativi a condanne penali e a specifici reati.
DPO può essere sia un dipendente del titolare o del responsabile del trattamento, che un soggetto esterno chiamato ad assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi. La scelta va fatta comunque tra soggetti che abbiano delle qualità professionali adeguate e che quindi conoscano in maniera specialistica la normativa e la prassi in materia di protezione dei dati personali e che siano in grado di assolvere i compiti affidati dal Regolamento al responsabile della protezione dei dati.
Il DPO ha l'importantissimo compito di:
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dare un adeguato supporto informativo e consulenziale al titolare del trattamento, al responsabile del trattamento e ai dipendenti incaricati del trattamento;
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sorvegliare che il Regolamento sia adeguatamente osservato e che siano rispettate anche le altre disposizioni dell'Unione o interne in materia di privacy e le politiche sulla protezione dei dati personali adottate dal titolare o dal responsabile del trattamento;
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essere disposto a fornire, su eventuale richieste, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento in conformità con il Regolamento;
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cooperare con l'autorità di controllo e fungere da punto di contatto per quest'ultima con riferimento alle questioni connesse al trattamento;
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effettuare, se necessario, delle consultazioni relative al trattamento.
Per adeguarsi alle previsioni del GDPR è quindi necessario eseguire alcune fondamentali azioni.
Bisogna provvedere a predisporre i registri delle attività di trattamento.
Inoltre è fondamentale dotarsi di un Data Protection Officer, se si è tra i soggetti tenuti a provvedervi.
Chiaramente occorre poi stendere o adeguare la documentazione in materia di trattamento dei dati personali, per renderla completa e aggiornata alla luce delle prescrizioni introdotte dal Regolamento in vigore dal 25 maggio 2018, provvedendo anche a definire le politiche di sicurezza e di valutazione dei rischi.
Il mancato adeguamento e il mancato rispetto delle norme in materia di privacy introdotte dal GDPR può comportare l'applicazione di sanzioni di carattere sia amministrativo che penale.
Con 900 nuove assunzioni all'Agenzia delle Entrate l'amministrazione finanziaria rinforzerà il proprio organico in vista della gestione delle procedure amichevoli contro le doppie imposizioni (Map). E' quanto risulta nella relazione tecnica della manovra di bilancio 2018, come riportato da ItaliaOggi.
Fisco: 900 assunzioni per fare le Map
Un piano straordinario di assunzioni per far fronte alle Map (Mutual Agreement Procedure - Map) ossia le procedure amichevoli, strumenti per la composizione delle controversie internazionali in materia di doppia imposizione.
La Map prevede la consultazione diretta tra le amministrazioni fiscali dei paesi contraenti che dialogano per risolvere una controversia fiscale internazionale (casi di doppia imposizione fiscale, esatta interpretazione o applicazione di una Convenzione contro le doppie imposizioni).
I novecento nuovi assunti all'Agenzia delle entrate consentiranno, nei prossimi cinque anni, di far fronte alle pratiche pendenti alla fine del 2016. Senza le nuove leve ci vorrebbero 15 anni per smaltire l'arretrato. Il costo delle assunzioni per l'erario sarà di 145 milioni di euro fino al 2022.
Per compensare le spese ci sarà la possibilità di recuperare il gettito atteso di circa 246 milioni.
Oltre alle assunzioni stabilite in precedenza per l'Agenzia come per l'Inps e altre PA, la manovra autorizza a bandire i concorsi per nuovi posti da funzionario 3ª area, fascia retributiva F1. Dunque tra il 2018 e il 2020 arriveranno 360 tirocinanti all'anno che poi si tradurranno in circa 300 funzionari di ruolo: per arrivare a 900 unità nel triennio.
a decorrere dal 12 ottobre 2017 (art. 3, co. 3-bis d.l. 244/2016 convertito con modificazioni dalla l. 19/2017) tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati ad intermediazione hanno l’obbligo di comunicare all’Inail entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (obbligo che deriva dall’art. 21 del d.lgs. 151/2015), i dati relativi agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.
Nel caso in cui l’infortunio sul lavoro preveda un’assenza dal lavoro superiore ai tre giorni permane l’obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni apportate, da ultimo con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.
L’obbligo della comunicazione di infortunio sul lavoro che comporti un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di infortunio di cui al richiamato art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (art.18, co. 1, lett. r)).
Sanzioni
Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi (art. 18, co.1, lett. r), d.lgs.81/2008 e s.m.), determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro (art. 55, co. 5, lett. h), d.lgs. 81/2008 e s.m.).
Nel caso di infortuni superiori ai tre giorni, il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione di infortunio (art. 18, co. 1, lett. r), d.lgs. 81/2008 e s.m.) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro (art. 55, co. 5, lett. g), d.lgs. 81/2008 e s.m.).
La normativa in esame (art. 55, co. 6, d.lgs. 81/2008 e s.m.) prevede inoltre - nel caso di infortuni superiori a tre giorni - l’esclusione dell’applicazione delle sanzioni di cui al citato comma 5 lett. g) del d.lgs. 81/2008 e s,.m., conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Nell’ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, di cui all’art. 18 comma 1, lettera r), o di omesso invio della stessa, competenti all’accertamento e alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria sopra richiamata sono gli Organi di vigilanza di cui all’art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio.
Istruzioni per i lavoratori
Il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.
In tal modo potrà assolvere all’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità.
Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.
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Clicca qui per scaricare il decreto del Ministero del lavoro 183/2016Lo scadenzario è un registro contabile su cui vengono normalmente annotate le varie scadenze contabili da rispettare.
Clicca qui per scaricare lo scadenzario del mese di OttembreColoro che negli ultimi anni, pur avendone i requisiti, non hanno beneficiato degli assegni per il nucleo familiare, possono chiedere gli arretrati. Tale diritto è regolato da dei precisi termini prescrizionali.
Possono essere chiesti al massimo entro cinque anni; Ad esempio, chi chiede gli ANF a settembre 2017, avrà diritto a percepirli a partire da ottobre 2012.
Con una richiesta scritta all'Inps o all'ispettorato del lavoro fatta dal lavoratore o con l'intimazione al datore di lavoro fatta dall'ispettorato del lavoro il decorso della prescrizione si interrompe.
Il lavoratore ha la possibilità di chiedere gli ANF arretrati anche se non lavora più alle dipendenze del datore di lavoro, per i periodi per i quali vi abbia lavorato e non sia ancora maturata la prescrizione.
L'importante, è indicare i dati inerenti al reddito e alla composizione del nucleo familiari relativi all'anno cui si riferisce la richiesta.
Lo scadenzario è un registro contabile su cui vengono normalmente annotate le varie scadenze contabili da rispettare.
Clicca qui per scaricare lo scadenzario del mese di SettembreLo Studio Colucci rimarrà chiuso dal 12 al 27 Agosto.
Per emergenze contattateci su info@studiocolucci.info
Buone vacanze!
Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, commi 308 - 310 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018. . Nella circolare l’Istituto fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
Clicca qui per scaricare l'articolo completoL'art. 54 bis D.L. 50/2017, introdotto in sede di conversione della L.96/2017, ha disciplinato le prestazioni di lavoro occasionali. La disposizione normativa consente ai datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalità di utilizzo: il Libretto di Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale. Ognuna delle quali si riferisce a diverse categorie di datori di lavoro, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonchè alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l'Istituto.
Clicca qui per scaricare l'articolo completoLo scadenzario è un registro contabile su cui vengono normalmente annotate le varie scadenze contabili da rispettare.
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Lo scadenzario è un registro contabile su cui vengono normalmente annotate le varie scadenze contabili da rispettare.
Come previsto dall’art. 36 della Costituzione, ai lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto ad un periodo annuale minimo di ferie retribuite di almeno 4 settimane, per reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa.
Le ferie non godute devono essere differite; solo in casi eccezionali previsti dalla legge pos-sono essere retribuite mediante un’indennità sostitutiva (ad esempio in caso di risoluzione del rapporto di lavoro).
Gli importi soggetti a contribuzione sono individuati in base al principio di competenza; possono però sorgere difficoltà nell’individuazione del momento impositivo per assolvere l’obbligo contributivo relativo al compenso per ferie non godute.
E' prevista la possibilità di rinviare il godimento con regolamenti aziendali, entro il termine di 18 mesi.
In assenza di norme contrattuali, aziendali o patti individuali, l’obbligazione contributiva scade il 18° mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle ferie.
Il dipendente assente dal lavoro per malattia in alcuni casi è esonerato dalla visita fiscale.
Ciò avviene nel caso in cui egli sia beneficiario dei permessi di cui alla legge 104 per una propria invalidità e si assenti dal lavoro proprio per una patologia connessa a tale invalidità.
Nei casi, invece, in cui la sua malattia abbia un'origine diversa la visita fiscale non è esclusa.
L'esonero dai controlli insorge anche quando l'assenza deriva da una patologia connessa a causa di servizio o che metta a rischio la vita del lavoratore, se deriva da una gravidanza a rischio o dal ricovero presso un ospedale o altra struttura e in caso di infortunio sul lavoro.
Il certificato trasmesso all'Inps dovrà contenere il codice E.
L'esonero dalla visita fiscale non riguarda solo i casi in cui questa sia richiesta dal datore di lavoro ma anche i controlli a campione inviati dall'Inps.
In altri casi, pur non operando l'esonero dalla visita fiscale, l'assenza del lavoratore al controllo è comunque giustificata.
Si tratta delle ipotesi in cui egli non è rinvenuto nel domicilio in quanto si è dovuto allontanare, avvertendo comunque il datore di lavoro, per evitare un danno grave per sé o per la propria famiglia o per eseguire terapie, cure o visite non differibili.
Va ricordato che per un medesimo evento morboso non può essere disposta più di una visita, eccezion fatta per i casi di ricaduta giustificati con un nuovo certificato medico".
Lo prevede l'emendamento presentato ieri alla manovra da Scelta Civica-Ala che propone di riaprire i termini per la definizione agevolata scaduta il 21 aprile scorso, fino al 31 ottobre 2017 e di rinviare i pagamenti delle rate al 2018.
L'emendamento Zanetti dispone che l'adesione all'operazione rottamazione sia consentita fino a fine ottobre e che entro il 31 dicembre 2017, l'agente della riscossione comunichi ai debitori l'ammontare di quanto dovuto, quello delle singole rate e la scadenza entro cui ottemperare.
Il pagamento delle singole rate (cinque) verrebbe quindi posticipato al 2018, con prima scadenza a febbraio, seconda e terza rata ad aprile e giugno, e le due residue, al 2019, nei mesi di gennaio e giugno.
Al fine di favorire l’occupazione nelle Regioni del Sud, il Ministero del Lavoro ha disciplinato un nuovo incentivo per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1.01.2017 al 31.12.2017. La circolare Inps 41/2017 ha fornito le istruzioni operative.
Clicca qui per scaricare l'articolo completoCon la circolare 65/2017 l' Inps fornisce le istruzioni operative per porter fruire delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall' art. 6 D.L. 510/1996 a valere sullo stanziamento relativo all' anno 2016. In particolare, con la circolare 25/2015, il Ministero del Lavoro ha fornito le istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal D.I. 17981/2015 e, ha conseguentemente adottato i relativi decreti di ammissione al beneficio nei confronti delle aziende indicate nell'allegato 2 alla circolare 65/2017 citata, mediante la quale l' Istituto ha fornito le istruzioni per il conguaglio dello sgravio contributivo.
Clicca qui per scaricare l'articolo completoL’art. 2118 del Codice Civile disciplina il recesso dal contratto a tempo indeterminato asserendo che, per recedere, ciascuno dei contraenti è tenuto a dare il preavviso nel termine e nei modi previsti dalla contrattazione collettiva, dagli usi o secondo equità. In mancanza del preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto del prestatore di lavoro. La funzione da attribuire all’istituto è evidentemente quella di evitare che la parte che subisce il recesso si trovi ad affrontarne improvvisamente le conseguenze, consentendo, rispettivamente, al datore di lavoro di trovare un sostituto ed al lavoratore di procurarsi un’altra occupazione. L’eventuale indennità sostitutiva corrisposta al lavoratore è computabile nel calcolo del TFR ed è assoggettabile a contributi previdenziali, anche se corrisposta agli eredi del lavoratore; al contrario, le somme che il lavoratore dimissionario è tenuto a corrispondere al datore di lavoro hanno carattere risarcitorio, non rientrano nell’imponibile previdenziale e sono trat-tenute dalle competenze nette risultanti dal conguaglio di fine rapporto.
Clicca qui per scaricare l'articolo completoI permessi ex legge 104 sono dei particolari tipi di permesso che spettano ai lavoratori disabili o che prestano assistenza ai familiari disabili.
Aventi diritto ai permessilegge 104 sono:
- lavoratori subordinati disabili (ad eccezione dei lavoratori agricoli a tempo determinato occupati in giornata, dei lavoratori a domicilio e dei lavoratori addetti ai lavori domestici e familiari);
- lavoratori subordinati coniugi, partner di un'unione civile o conviventi di fatto di soggetti disabili in condizione di gravità;
- lavoratori subordinati parenti o affini entro il secondo grado di soggetti disabili in condizione di gravità;
- lavoratori subordinati parenti o affini entro il terzo grado di soggetti disabili in condizione di gravità, nel caso in cui genitori o coniuge di questi siano ultrasessantacinquenni o in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti sopra individuati.
Ai lavoratori disabili spettano:
- tre giorni di riposo al mese;
- tre giorni di riposo al mese frazionati in ore;
- riposi giornalieri di una o due ore (a seconda dell'orario di lavoro).
Ai genitori di soggetto disabile in condizione di gravità di età inferiore a tre anni (o sino ai tre anni successivi all'ingresso in famiglia del figlio, se adottivo o affidato) spettano:
- tre giorni di riposo al mese;
- tre giorni di riposo al mese frazionati in ore;
- prolungamento del congedo parentale con diritto per l'intero periodo a un'indennità pari al 30% della retribuzione, per una durata massima di tre anni e entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino;
- riposi giornalieri di una o due ore (a seconda dell'orario di lavoro).
Ai genitori di soggetto disabile in condizione di gravità di età compresa tra tre e dodici anni (o dai tre ai dodici anni successivi all'ingresso in famiglia del figlio, se adottivo o affidato), spettano:
- tre giorni di riposo al mese;
- tre giorni di riposo al mese frazionati in ore;
- prolungamento del congedo parentale con diritto per l'intero periodo a un'indennità pari al 30% della retribuzione, per una durata massima di tre anni ed entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino.
Ai genitori di soggetto disabile in condizione di gravità di età superiore a dodici anni (o dai dodici anni successivi all'ingresso in famiglia del figlio, se adottivo o affidato) spettano:
- tre giorni di riposo al mese;
- tre giorni di riposo al mese frazionati in ore.
Ai genitori di soggetto disabile in condizione di gravità maggiorenne e al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto, ai parenti e agli affini della persona disabile in situazione di gravità spettano:
- tre giorni di riposo al mese;
- tre giorni di riposo al mese frazionati in ore.
Per infortunio in itinere si intende quella tipologia di infortunio che si verifica durante il normale percorso del lavoratore dal luogo di abitazione a quello di lavoro e viceversa; durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più di un rapporto di lavoro; durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti.
Il decreto del 17 febbraio 2017 (qui sotto allegato) istituisce il bonus asili nido per i nati o adottati a partire dal 1° gennaio 2016. Viene istituito anche un beneficio per l'assistenza domiciliare per i bambini affetti da gravi patologie. L'importo massimo del bonus è di mille euro.
Il decreto prevede che ad ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2016, a partire dal 2017, è attribuito un buono di mille euro, su base annua e parametrato per ogni anno di riferimento a undici mensilità.
Analogo beneficio è previsto anche per i bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche e impossibilitati a frequentare l'asilo, al fine di favorire l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione.
I genitori richiedenti, conviventi con il figlio, devono possedere i seguenti requisiti:
avere la cittadinanza italiana (oppure di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, un permesso di soggiorno di lungo periodo ex art. 9 d.lgs. n. 286/1998);
avere la residenza in Italia.
Per accedere ai benefici il genitore richiedente dovrà presentare domanda telematica all'INPS, specificando a quale delle due misure intende accedere.
Il termine per la presentazione delle domande è il 31 dicembre 2017 e il beneficio sarà erogato secondo l'ordine di presentazione delle istanze fino alla fine dei fondi stanziati.
Entro il 18 maggio prossimo, l'Inps provvederà ad emanare sul proprio sito istituzionale le istruzioni operative per l'accesso al bonus.
L’art. 6 D.L. 193/2016 disciplina la definizione agevolata (cd. rottamazione) dei carichi affidati agli agenti della riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016. Il pro-cedimento delineato dalla norma prevede che la definizione agevolata si perfezioni solo con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale. Tale circostanza ha reso necessario valutare gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione age-volata nelle more della conclusione del procedimento, laddove in tale periodo sia proposta una richiesta di verifica della regolarità contributiva: non è possibile attestare la regolarità contributiva in ragione della mera presentazione della dichiarazione di adesione alla defi-nizione agevolata, ma sin dal pagamento della prima rata è possibile per l’Inps e per l’Inail attestarla.
Clicca qui per scaricare l'articolo completoSono obbligati all’assicurazione Inail i datori di lavoro che occupano persone soggette alla tutela obbligatoria prevista dal D.P.R. 1124/1965. Generalmente sono assicurati coloro che prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita. Sono regolarmente inclusi tra gli assicurati anche i lavoratori che, seppur in assenza di un rapporto di subordinazione, sono considerati meritevoli di tutela, quali i collaboratori coordinati e continuativi, gli artigiani, il coniuge, i figli o altri parenti del datore di lavoro che lavorino alle sue dipendenze, i partecipanti all’impresa familiare.
Clicca qui per scaricare l'articolo completoIl contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato a utilizzarlo. Può, infatti, presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie . Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio, redditi d’impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello Redditi. Il contribuente che non riceve il modello 730 precompilato (ad esempio, mancanza della Certificazione Unica) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie.
Clicca qui per scaricare l'articolo completo Dal 2016 è prevista una tassazione agevolata per i dipendenti del settore privato
che percepiscono premi di risultato d’importo non superiore a € 2.000 o a € 2.500 se l’azienda
coinvolge i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Se i premi di
risultato sono percepiti in denaro, si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali
pari al 10%; se i premi invece sono percepiti sotto forma di benefit o di rimborso di spese non si applica alcuna imposta.
Il contribuente in sede di presentazione del modello può effettuare il conguaglio
degli importi percepiti in caso di presenza di più sostituti di imposta.
In caso
di matrimonio avente validità civile, i lavoratori dipendenti hanno diritto di fruire di un congedo matrimoniale.
La durata del
congedo matrimoniale che, figura al pari di un permesso retribuito, è prevista in 15
giorni per gli impiegati ed in 8 giorni di calendario per gli operai, anche se
la contrattazione collettiva ha provveduto successivamente ad ampliarla a 15 giorni anche per
questi ultimi. Per la liquidazione delle competenze si provvede a corrispondere la normale
retribuzione come se il lavoratore fosse presente al lavoro. L’onere del pagamento del periodo
di assenza è posto a carico del datore di lavoro con parziale eccezione per il personale operaio
delle aziende inquadrate dall’Inps nei settori dell’industria e dell’artigianato. Nel caso
di intervento dell’Inps si deve, inoltre, procedere a determinare rispettivamente gli importi
a carico dell’Istituto e del datore di lavoro. L’assegno a carico dell’Istituto è pari a 7 volte
il guadagno medio giornaliero realizzato dal lavoratore. L’assegno è corrisposto dai datori
di lavoro per conto dell’Inps all’inizio del periodo di congedo per poi maturare il diritto a
chiederne il rimborso entro un anno dalla data dei singoli pagamenti. Durante l’assenza per
congedo matrimoniale maturano regolarmente tutti gli istituti contrattuali.
Inoltre grazie allaL. 76/2016, la possibilità di fruire del congedo matrimoniale è estesa anche
alle unioni civili.
Dal 1° luglio la quattordicesima ai pensionati con reddito fino a due volte il trattamento minimo e sarà più ricca, fino a 655 euro sulla base dell'assegno percepito e degli anni di contributi.
A ricordarlo è l'Inps, con il messaggio n. 1366/2017 pubblicato ieri (qui sotto allegato).
L'articolo 1, comma 187 della legge di bilancio 2017 (la n. 232/2016) spiega, infatti, "ha incrementato la misura della somma aggiuntiva prevista per i soggetti in possesso di un reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e ha previsto che la predetta somma sia corrisposta, in misura diversa, anche in favore dei soggetti in possesso di un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il menzionato trattamento minimo".
Il pagamento verrà effettuato "d'ufficio per i pensionati di tutte le gestioni unitamente al rateo di pensione di luglio 2017 ovvero di dicembre 2017 per coloro che perfezionano il requisito anagrafico nel secondo semestre dell'anno 2017".
Inoltre il beneficio sarà erogato "in via provvisoria sulla base dei redditi presunti e sarà verificato non appena saranno disponibili le informazioni consuntivate dei redditi dell'anno 2016 o, nel caso di prima concessione, dell'anno 2017".
Con la circolare n. 61 del 16 marzo 2017, l’Inps ha integrato la circolare n. 39 del 27 febbraio 2017 riguardo al premio di 800 euro per la nascita.
Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei seguenti requisiti:
-
residenza in Italia;
-
cittadinanza italiana o comunitaria;
-
le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane;
-
per le cittadine non comunitarie, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento.
Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:
-
compimento del 7° mese di gravidanza;
parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
-
adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva;
-
affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza o affidamento preadottivo internazionale.
Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.
In vista della scadenza della dichiarazione dei redditi 2017,vi sarà utile sapere quali redditi non devono essere dichiarati in quanto ritenuti meritevoli di un favorevole trattamento fiscale.
In particolare, come specificato nelle istruzioni del modello di dichiarazione dei redditi 730/2017 sono esenti:
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la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici;
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l’indennità di mobilità per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
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l’assegno di maternità per la donna non lavoratrice;
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le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
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le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell’adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca
le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
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le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l’Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio;
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Le rendite Inail, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti. Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall’Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento – una autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti non deve essere riprodotta.
Per quanto concerne le borse di studio, sono esenti:
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le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
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le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
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le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
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le borse di studio corrisposte per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
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borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi;
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per l’intera durata del programma «Erasmus +», le borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
La commissione Lavoro della Camera ha approvato l'eliminazione dei voucher, votando a favore dell’emendamento che abroga gli articoli 48, 49 e 50 del Jobs Act dedicati al lavoro accessorio. L’emendamento prevede anche un periodo di transizione - fino al 31 dicembre 2017 - in cui si potrà continuare ad utilizzare i buoni lavoro già acquistati. «Ci sarà un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2017 per permettere di utilizzarli a chi li ha già acquistati», ha continuato Maestri sottolineando che l’abrogazione «va bene, è un risultato inatteso ma positivo, speriamo però che il governo non li faccia poi rientrare sotto altre forme». Maestri ha spiegato che attraverso un confronto con il governo «siamo giunti all’abrogazione totale». È stato approvato un emendamento a prima firma Pd che abroga i tre articoli del jobs act». Sostanzialmente, ha chiarito la relatrice, «è la fine dei voucher».
I voucher saranno aboliti. La maggioranza parlamentare alla fine ha scelto la soluzione più drastica per affrontare la questione dei buoni lavoro e di fatto disinnescare il refrendum promosso dalla Cgil.
"Oggi voteremo per l'abrogazione totale dei voucher", ha spiegato Patrizia Maestri (Pd), relatrice della proposta di legge che verrà votata in commissione Lavoro della Camera questo pomeriggio.
"Ci sarà un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2017 per permettere di utilizzarli a chi li ha già acquistati", ha continuato Maestri sottolineando che l'abrogazione "va bene, è un risultato inatteso ma positivo, speriamo però che il governo non li faccia poi rientrare sotto altre forme", ha concluso.
Il testo dell'emendamento che la maggioranza si prepara a votare va a eliminare gli stessi tre articoli del Jobs Act (decreto legislativo 81 del 2015), di cui chiede l'abrogazione il quesito referendario della Cgil. I tre articoli rientrano nel capitolo VI sul lavoro accessorio: il 48 su "definizione e campo di applicazione"; il 49 su "disciplina del lavoro accessorio" e il 50 su "coordinamento informativo a fini previdenziali".
"Noi - ha spiegato la deputata Pd - saremmo stati favorevoli a mantenere i voucher per le famiglie ma a seguito del confronto con il governo andremo verso l'abrogazione". Domani il Consiglio dei ministri dovrebbe quindi adottare il relativo decreto. "Chiediamo - conclude Maestri - che si tenga conto anche del tema appalti", su cui pende l'altro referendum voluto della Cgil"
La soluzione che verrà adottata oggi dovrebbe confluire in un decreto che il governo sarebbe pronto a votare già domani.
Il decreto dovrebbe comprendere anche norme che ristabiliscano il principio della solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore rispetto alle prerogative dei lavoratori, sterilizzando di fatto anche il secondo dei quesiti referendari proposto dalla Cgil.
Lo stesso esecutivo inizialmente aveva espresso al volontà di compiere un intervento di correzione, seppur significativo, lasciando comunque in vigore i buoni, ma negli ultimi giorni si è fatta strada la linea più dura, caldeggiata probabilmente anche dall'ex presidente del Consiglio Renzi, preoccupato delle possibili ripercussioni politiche di un eventuale insuccesso al referendum, fissato martedì per il 28 maggio.
A stretto giro si registrano già le reazioni proccupate del mondo delle imprese.
"Cancellare i voucher sarebbe un grave
errore. Il governo non ceda a pressioni ingiustificate", ha detto il vicepresidente di Confindustria, Maurizio Stirpe all'Adnkronos. "Sarebbe un errore clamoroso, i voucher pesano per lo 0,19% del totale delle ore lavorate.
Meglio proseguire con la tracciabilità aumentando l'area dei controlli sugli abusi". Toni simili dal presidente Vincenzo Boccia: "Se proprio si deve fare, si faccia il referendum", ha detto. "Smontare una cosa senza dibattito non ci sembra la strada giusta".
«È la fine dei voucher. È la lotta di tutti contro tutti. Il Governo li ha sacrificati alla lotta politica senza pensare ai lavoratori e mettendo in grave difficoltà le aziende, che da sempre li utilizzano solo in contesti occasionali. Con i problemi che abbiamo di burocrazia, lentezza, evasione fiscale l’eliminazione dei voucher è l’ennesimo passo indietro che il nostro Paese compie» attacca Mario Resca, presidente Confimprese.
"I voucher hanno permesso negli ultimi anni di crisi a molte famiglie di incrementare il proprio reddito in modo trasparente e se, come sostengono i sindacati, rappresentano l’ultimo gradino prima della precarietà, la loro eliminazione comporterà il ritorno al nero".
"Le modifiche ai voucher che si sentono in questi giorni non ci trovano assolutamente d'accordo", rileva invece con una nota Fida - Federazione Italiana Dettaglianti dell'Alimentazione di Confcommercio-Imprese per l'Italia.
"Tant'è che piuttosto di una modifica fatta in questa maniera, assolutamente demagogica, preferiamo la consultazione referendaria: siamo certi che gli italiani partorirebbero una soluzione meno catastrofica di quella proposta".
Divisi i sindacati. "Il sistema dei voucher va cambiato, non abolito, si è abusato dei buoni lavoro, devono essere tolti dall'industria, dall'edilizia e dall'agricoltura, ma sono un modo per fare emergere il lavoro nero nei servizi alla famiglia. Credo che si debba tornare alla Legge Biagi", ha commentato la segretaria della Cisl Annamaria Furlan.
"Se si va verso l'abrogazione dei
voucher è quello che chiedevamo", è "l'obiettivo che volevamo raggiungere", quindi "vuol dire che abbiamo fatto proprio bene a raccogliere le firme e a fare il referendum", ha detto invece Maurizio Landini, intervistato a RepubblicaTv.
Fonte: La Repubblica
La legge di stabilità per l’anno 2017 (l. n. 232/2016) introduce, a partire dall’1.1.2017 la contabilità semplificata per cassa. Nello specifico, prevede che a decorrere dall’1.1.2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello per competenza. Si tratta dei due principi di determinazione della base imponibile su cui corrispondere le imposte in sede di dichiarazione dei redditi. Secondo il principio di competenza il reddito viene calcolato indipendentemente dall’incasso o dal pagamento, mentre per il principio di cassa è basilare il momento dell’incasso o del pagamento, al fine della formazione del reddito imponibile. Le suddette novità apportate dalla Stabilità 2017 per i contribuenti in contabilità semplificata interessano: - persone fisiche che esercitano attività imprenditoriale (i professionisti sono già naturalmente assoggettati al regime di cassa e pertanto esclusi da tale modifica normativa); - società di persone; - enti non commerciali che, oltre all’attività istituzionale principale, esercitano un’attività commerciale non prevalente; - trust, se esercitano un’attività commerciale non prevalente. Si tratta, quindi, di un obbligo per coloro che abbiano optato per la contabilità semplificata, avendone i requisiti. Inoltre, con l’aggiunta all’art. 5-bis del d. lgs. n. 446/1997 del nuovo comma 1-bis per le società di persone/ditte individuali in contabilità semplificata, anche la base imponibile IRAP è determinata sulla base del principio di cassa applicato ai fini reddituali. Al contribuente è comunque concessa la possibilità di optare per il regime ordinario caratterizzato dal principio di competenza. Precisiamo che la tenuta della contabilità semplificata, ovvero per cassa, per il primo anno di applicazione della legge è collegata all’ammontare dei ricavi conseguiti realizzato nell’anno precedente. Ciò richiede di verificare l’ammontare dei ricavi dell’anno precedente al fine di poter “confermare” la tenuta della contabilità semplificata. In base al nuovo art. 18 del DPR n. 600/1973, per il 2017 sono stati confermati i requisiti per la tenuta della contabilità semplificata, che corrispondono al conseguimento di un ammontare di ricavi/volume d’affari 2016: - non superiore a € 400.000 per i soggetti esercenti prestazioni di servizi - e € 700.000 in caso di esercizio di altre attività. L’applicazione delle nuove regole può comportare per il 2017 il conseguimento di una “perdita”, per le imprese nelle quali l’ammontare delle rimanenze è rilevante. La disciplina delle perdite non è stata modificata e quindi per le imprese in contabilità semplificata la perdita non può essere riportata nell’anno successivo. L’anno successivo (2018) l’assenza della valorizzazione delle rimanenze incide sulla variabilità del reddito, influenzato solo dai ricavi/costi/spese di periodo. Al fine di evitare salti e duplicazioni di tassazione in caso di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario, e viceversa, “i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”. Così, ad esempio, un ricavo dichiarato per competenza nel 2016, incassato nel 2017, non assume rilevanza per il 2017; una spesa dedotta per competenza nel 2016, pagata nel 2017, non assume rilevanza per il 2017. I registri da adottare – cosa cambia Pertanto, i registri da adottare saranno i seguenti: - Registro IVA vendite; - Registro IVA acquisti; - Registro cronologico degli incassi e dei pagamenti.
L’Inail finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, per bonifica da materiali contenenti amianto, nonché per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività. I destinatari di questi incentivi sono le imprese iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura. Il contributo, pari al 65% dell’investimento, fino a un massimo di € 130.000,00 (€ 50.000 per progetti per micro e piccole imprese), è erogato dopo la verifica tecnico-amministrativa e la realizzazione del progetto. Dal 19.04.2017 e fino al 5.06.2017 le imprese registrate hanno a disposizione sul sito dell’Inail un’applicazione informatica per la compilazione della domanda. Se le caratteristiche del progetto sono in linea con quanto richiesto dal bando, è consentito partecipare alla fase successiva di invio telematico della domanda. I finanziamenti, a fondo perduto, sono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. Gli incentivi sono cumulabili con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito.
I lavoratori dipendenti che donano volontariamente il proprio sangue hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione e conservano il diritto a percepire la normale retribuzione.
COSA SUCCEDE SE ALL’ATTO DELLA DONAZIONE SI VIENE GIUDICATI NON IDONEI?
In questi casi ai lavoratori dipendenti del settore privato non spetterà l’intera giornata di retribuzione ma solo quella per le ore di assenza necessarie all’accertamento dell’inidoneità, considerando sia il tempo di permanenza presso il centro trasfusionale sia quello di spostamento dallo stesso alla sede di lavoro.
COME E QUANDO IL DATORE RECUPERA L’INDENNITÀ DALL’INPS
Il datore di lavoro potrà procedere al conguaglio dell’indennità in esame anticipata per conto dell’Inps.
Si precisa che il recupero dell’indennità spetta solo in alcune casistiche e in seguito alla consegna da parte del lavoratore di specifica documentazione.
Casi di non idoneità che danno diritto all’indennizzo delle ore di assenza:
1. a) esclusione per motivi sanitari;
2. b) mancata decorrenza dei tempi di sospensione tra una donazione e la successiva;
3. c) esigenza di non procedere al prelievo dello specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali.
Documentazione da presentare al datore di lavoro:
Certificazione medica riportante:
• i dati anagrafici del lavoratore e gli estremi del documento di riconoscimento
• la mancata donazione, la motivazione, il giorno e l’ora di entrata e di uscita dal centro trasfusionale.
Tale documentazione dovrà essere conservata dal datore di lavoro per 10 anni.
COME SI ESPONE IL RECUPERO DELL’INDENNITÀ INPS IN UNIEMENS?
A tal fine si dovrà valorizzare l’assenza del lavoratore con il nuovo CodiceEvento “IDS” , disponibile a partire dalle denunce uniemens di competenza del mese di gennaio 2017.
Si ricorda infine che per l’evento in esame è riconosciuta la contribuzione figurativa
L’art. 4, c. 24, lett. b) della L. 92/2012 ha introdotto in via sperimentale, per gli anni 2013 - 2015, la possibilità per le lavoratrici di richiedere un contributo economico utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting, ovvero per fronteggiare gli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. Il contributo può essere richiesto in alternativa al congedo parentale ex art. 32 D. Lgs. 26.03.2001, n. 151; la legge di Bilancio 2017 riconosce il voucher baby sitting anche per gli anni 2017-2018, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascun anno e nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici. L’Inps ha pubblicato l’avviso di proroga del beneficio, che potrà essere richiesto fino al 30.12.2018, salvo esaurimento dei fondi.
Il beneficio della fruizione oraria del congedo parentale è finalizzato a conciliare i tempi “di lavoro” con la cura della prole. Ricordiamo che il congedo parentale è fruibile in costanza di rapporto di lavoro con diritto alla retribuzione. Il congedo non è pertanto fruibile ed indennizzabile oltre la cessazione del rapporto di lavoro ed in generale nelle giornate in cui non sussista l’obbligo di prestare attività lavorativa. Facendo seguito alla circ. 18.08.2015, n. 152, nella quale l’Inps fornisce le prime istruzioni operative, l’Istituto ha pubblicato il messaggio 3.11.2015, n. 6704 con alcune precisazioni circa l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità. Con circolare 29.12.2016, n. 230 l’Inps ha esaminato la modalità transitoria di compilazione del flusso UniEmens in attesa di una più ampia revisione della materia che codifichi le diverse modalità di fruizione del congedo parentale e i corrispondenti codici conguaglio.
Il D. Lgs. 185/2016, correttivo del Jobs Act, ha introdotto alcune modifiche in materia di lavoro accessorio, allo scopo di una maggiore tracciabilità dei voucher. Nello specifico ha previsto per i committenti imprenditori una comunicazione da inviare all’ispettorato del Lavoro, almeno 60 minuti prima dell’utilizzo dei buoni lavoro; tale comunicazione si affianca alla dichiarazione inizio attività all’Inps. Gli indirizzi email sono allegati alla circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 1/2016. La provincia di Bolzano e la Sicilia hanno reso disponibili specifici indirizzi.
Clicca qui per l'articolo completoSi va dall’introduzione della c.d. APE, cioè l’anticipo pensionistico, all’aumento ed ampliamento della platea dei soggetti per la quattordicesima, all’abolizione definitiva della penalizzazione per coloro che accedono alla pensione anticipata con meno di 62 anni di età, alla riscoperta dei lavoratori precoci, a dei miglioramenti per l’accesso alla pensione dei lavori usuranti, al ripescaggio delle nate alla fine del 1957 e 1958 per l’opzione donna. Per dare una visione panoramica in maniera sintetica delle principali novità, abbiamo predisposto una tavola riassuntiva, rimandando a degli approfondimenti sugli argomenti di maggiore interesse anche quando saranno emanate le prime disposizioni operative da parte degli Enti interessati.
Clicca qui per l'articolo completoL’art. 6 del D.Lgs. 193/2016, al comma 1, introduce la cosiddetta rottamazione cartelle di Equitalia. Il vantaggio della rottamazione cartelle consiste nella esclusione dal totale dell’importo debitorio di sanzioni ed interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1 del d.P.R. 602/73, e delle sanzioni aggiuntive di cui all’art 27, comma 1 del D.Lgs. 46/99. Nello specifico è opportuno distinguere, per comprendere quali siano gli elementi che compongono il totale dovuto agli agenti incaricati della riscossione, il caso in cui le somme iscritte a ruolo siano versate entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento dal caso in cui tale termine venga superato. Se le somme a titolo di debito sono versate entro i 60 giorni dal ricevimento della cartella, il totale sarà composto da: -maggiori imposte o contributi previdenziali e assistenziali; -interessi di ritardata iscrizione a ruolo; -sanzioni da omesso versamento; -gli oneri di riscossione; -le spese di notifica pari a 5,88€. Se invece le somme a titolo di debito so versate oltre i 60 giorni, al totale da versare si aggiungono: -Gli interessi di mora pari al 4,13%, da calcolare solo su imposte o contributi dovuti, per ogni giorno di ritardo fino alla data di avvenuto pagamento; -gli oneri della riscossione in misura piena; -spese eventualmente maturate nell’avvio di procedure esecutive. L’art. 6 del D.L.gs. 193/2016 consente, attraverso la rottamazione cartelle, l’esclusione dal totale del debito di: -sanzioni per omesso versamento; -interessi di mora. L’accesso alla definizione agevolata di debiti di natura previdenziale consente il rilascio del DURC positivo da parte degli enti competenti. Al comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. in questione ritroviamo la descrizione delle modalità di accesso alla rottamazione cartelle. Entro il 31 Marzo 2017 il contribuente che intende accedere alla procedura deve inviare presso l’agente di riscossione un’apposita dichiarazione compilando il modulo “DA1” reso noto sul sito web di Equitalia. Il numero di rate massimo consentito è 5, inoltre il contribuente deve espressamente rinunciare a giudizi che eventualmente pendono sui carichi oggetto della rottamazione cartelle. Sarà l’agente di riscossione entro il 31 Maggio 2017 a comunicare il nuovo importo dovuto e le scadenze di versamento. Il pagamento del debito può avvenire in unica rata, o come detto in un massimo di 5 rate sulle quali saranno applicati interessi pari al 4,5% annuo (d.P.R. 602/73). Le prime tre rate sono dovute entro Novembre 2017 mentre le ultime due entro Settembre 2018. In caso di mancato o tardivo pagamento riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi iscritti a ruolo, termini che vengono sospesi al momento della presentazione della domanda, ed a questo punto gli importi non potranno essere dilazionati. Il comma 13-bis consente al contribuente di accedere alla definizione agevolata anche solo di singoli carichi presenti all’interno di una medesima cartella di pagamento. L’accesso alla definizione agevolata è inoltre consentito ai contribuenti che hanno già attivato dilazioni di pagamento, a condizione che risultino versate tutte le rate con scadenza compresa fra l’1 Gennaio 2016 e il 31 Dicembre 2016. E’ da notare che le somme, comprensive di sanzioni di omesso versamento e di interessi di mora, già pagate per effetto della pregressa rateazione non sono rimborsabili, la presentazione della domanda consente di sospendere solo obblighi di pagamento derivanti da dilazioni in essere con scadenza della prima rata successiva al 31 Dicembre 2016. Inoltre, in deroga a quanto prevede il decreto, esiste la possibilità di presentare la domanda di accesso alla definizione agevolata anche nei casi in cui siano trascorsi meno di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Infatti secondo quanto disposto dal comma 4-bis potranno essere rateizzati anche i carichi non inseriti in precedenti rateazioni, a condizione che queste siano ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto.
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