Così ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7410/2018 respingendo il ricorso di una nota catena di supermercati.
I giudici avevano accolto la domanda di un dipendente nei confronti del datore di lavoro, avente a oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare irrogatagli per aver rifiutato la prestazione di servizi di reperibilità.
Per la Corte territoriale, non sarebbe stato configurabile ai sensi di legge e di contratto collettivo e individuale, un obbligo di esecuzione di tali prestazioni a carico del lavoratore; pertanto, la condotta contestatagli sarebbe stata insuscettibile di assumere rilevanza sul piano disciplinare.
Indirizzo: | Via Cavour, 96 Roma |
Tel. e Fax: | 06 77209844 |
Em@il: | info@pec.studiocolucci.info |
Skype: | Chiama con Skype |