Come previsto dall’art. 36 della Costituzione, ai lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto ad un periodo annuale minimo di ferie retribuite di almeno 4 settimane, per reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa.
Le ferie non godute devono essere differite; solo in casi eccezionali previsti dalla legge pos-sono essere retribuite mediante un’indennità sostitutiva (ad esempio in caso di risoluzione del rapporto di lavoro).
Gli importi soggetti a contribuzione sono individuati in base al principio di competenza; possono però sorgere difficoltà nell’individuazione del momento impositivo per assolvere l’obbligo contributivo relativo al compenso per ferie non godute.
E' prevista la possibilità di rinviare il godimento con regolamenti aziendali, entro il termine di 18 mesi.
In assenza di norme contrattuali, aziendali o patti individuali, l’obbligazione contributiva scade il 18° mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle ferie.
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