Con la circolare n. 61 del 16 marzo 2017, l’Inps ha integrato la circolare n. 39 del 27 febbraio 2017 riguardo al premio di 800 euro per la nascita.
Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei seguenti requisiti:
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residenza in Italia;
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cittadinanza italiana o comunitaria;
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le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane;
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per le cittadine non comunitarie, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento.
Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:
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compimento del 7° mese di gravidanza;
parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
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adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva;
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affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza o affidamento preadottivo internazionale.
Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.
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