La legge di stabilità per l’anno 2017 (l. n. 232/2016) introduce, a partire dall’1.1.2017 la contabilità semplificata per cassa. Nello specifico, prevede che a decorrere dall’1.1.2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello per competenza. Si tratta dei due principi di determinazione della base imponibile su cui corrispondere le imposte in sede di dichiarazione dei redditi. Secondo il principio di competenza il reddito viene calcolato indipendentemente dall’incasso o dal pagamento, mentre per il principio di cassa è basilare il momento dell’incasso o del pagamento, al fine della formazione del reddito imponibile. Le suddette novità apportate dalla Stabilità 2017 per i contribuenti in contabilità semplificata interessano: - persone fisiche che esercitano attività imprenditoriale (i professionisti sono già naturalmente assoggettati al regime di cassa e pertanto esclusi da tale modifica normativa); - società di persone; - enti non commerciali che, oltre all’attività istituzionale principale, esercitano un’attività commerciale non prevalente; - trust, se esercitano un’attività commerciale non prevalente. Si tratta, quindi, di un obbligo per coloro che abbiano optato per la contabilità semplificata, avendone i requisiti. Inoltre, con l’aggiunta all’art. 5-bis del d. lgs. n. 446/1997 del nuovo comma 1-bis per le società di persone/ditte individuali in contabilità semplificata, anche la base imponibile IRAP è determinata sulla base del principio di cassa applicato ai fini reddituali. Al contribuente è comunque concessa la possibilità di optare per il regime ordinario caratterizzato dal principio di competenza. Precisiamo che la tenuta della contabilità semplificata, ovvero per cassa, per il primo anno di applicazione della legge è collegata all’ammontare dei ricavi conseguiti realizzato nell’anno precedente. Ciò richiede di verificare l’ammontare dei ricavi dell’anno precedente al fine di poter “confermare” la tenuta della contabilità semplificata. In base al nuovo art. 18 del DPR n. 600/1973, per il 2017 sono stati confermati i requisiti per la tenuta della contabilità semplificata, che corrispondono al conseguimento di un ammontare di ricavi/volume d’affari 2016: - non superiore a € 400.000 per i soggetti esercenti prestazioni di servizi - e € 700.000 in caso di esercizio di altre attività. L’applicazione delle nuove regole può comportare per il 2017 il conseguimento di una “perdita”, per le imprese nelle quali l’ammontare delle rimanenze è rilevante. La disciplina delle perdite non è stata modificata e quindi per le imprese in contabilità semplificata la perdita non può essere riportata nell’anno successivo. L’anno successivo (2018) l’assenza della valorizzazione delle rimanenze incide sulla variabilità del reddito, influenzato solo dai ricavi/costi/spese di periodo. Al fine di evitare salti e duplicazioni di tassazione in caso di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario, e viceversa, “i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”. Così, ad esempio, un ricavo dichiarato per competenza nel 2016, incassato nel 2017, non assume rilevanza per il 2017; una spesa dedotta per competenza nel 2016, pagata nel 2017, non assume rilevanza per il 2017. I registri da adottare – cosa cambia Pertanto, i registri da adottare saranno i seguenti: - Registro IVA vendite; - Registro IVA acquisti; - Registro cronologico degli incassi e dei pagamenti.
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