Il dipendente assente dal lavoro per malattia in alcuni casi è esonerato dalla visita fiscale.
Ciò avviene nel caso in cui egli sia beneficiario dei permessi di cui alla legge 104 per una propria invalidità e si assenti dal lavoro proprio per una patologia connessa a tale invalidità.
Nei casi, invece, in cui la sua malattia abbia un'origine diversa la visita fiscale non è esclusa.
L'esonero dai controlli insorge anche quando l'assenza deriva da una patologia connessa a causa di servizio o che metta a rischio la vita del lavoratore, se deriva da una gravidanza a rischio o dal ricovero presso un ospedale o altra struttura e in caso di infortunio sul lavoro.
Il certificato trasmesso all'Inps dovrà contenere il codice E.
L'esonero dalla visita fiscale non riguarda solo i casi in cui questa sia richiesta dal datore di lavoro ma anche i controlli a campione inviati dall'Inps.
In altri casi, pur non operando l'esonero dalla visita fiscale, l'assenza del lavoratore al controllo è comunque giustificata.
Si tratta delle ipotesi in cui egli non è rinvenuto nel domicilio in quanto si è dovuto allontanare, avvertendo comunque il datore di lavoro, per evitare un danno grave per sé o per la propria famiglia o per eseguire terapie, cure o visite non differibili.
Va ricordato che per un medesimo evento morboso non può essere disposta più di una visita, eccezion fatta per i casi di ricaduta giustificati con un nuovo certificato medico".
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