In caso
di matrimonio avente validità civile, i lavoratori dipendenti hanno diritto di fruire di un congedo matrimoniale.
La durata del
congedo matrimoniale che, figura al pari di un permesso retribuito, è prevista in 15
giorni per gli impiegati ed in 8 giorni di calendario per gli operai, anche se
la contrattazione collettiva ha provveduto successivamente ad ampliarla a 15 giorni anche per
questi ultimi. Per la liquidazione delle competenze si provvede a corrispondere la normale
retribuzione come se il lavoratore fosse presente al lavoro. L’onere del pagamento del periodo
di assenza è posto a carico del datore di lavoro con parziale eccezione per il personale operaio
delle aziende inquadrate dall’Inps nei settori dell’industria e dell’artigianato. Nel caso
di intervento dell’Inps si deve, inoltre, procedere a determinare rispettivamente gli importi
a carico dell’Istituto e del datore di lavoro. L’assegno a carico dell’Istituto è pari a 7 volte
il guadagno medio giornaliero realizzato dal lavoratore. L’assegno è corrisposto dai datori
di lavoro per conto dell’Inps all’inizio del periodo di congedo per poi maturare il diritto a
chiederne il rimborso entro un anno dalla data dei singoli pagamenti. Durante l’assenza per
congedo matrimoniale maturano regolarmente tutti gli istituti contrattuali.
Inoltre grazie allaL. 76/2016, la possibilità di fruire del congedo matrimoniale è estesa anche
alle unioni civili.
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