Nel messaggio n. 1399/2018 l’Inps precisa che la normativa in materia di Polo Unico della visita fiscale si applica a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi:
- gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni,
- le istituzioni universitarie,
- gli Istituti autonomi case popolari,
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,
- le amministrazioni,
- le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
- l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001).
“Per Regioni e Province – si specifica nel messaggio – si intendono anche le Regioni e Province a statuto speciale, compresa la Regione Siciliana; l’unica eccezione è costituita dalla Provincia autonoma di Trento e dagli enti e amministrazioni di pertinenza, che risultano esclusi sulla base della relativa normativa locale (cfr. art. 10, comma 10, della legge provinciale 2 agosto 2017, n. 9, che ha modificato la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, con l’inserimento dell’art. 48-bis)”;
- i dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime previsto dal D.Lgs. n. 165/2001, ma rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 55-septies relativo alla certificazione telematica di malattia (art. 7, comma 1, del decreto legge n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012) ovvero il personale della carriera prefettizia e della carriera diplomatica,
- i magistrati di tutte le magistrature, ordinarie e speciali,
- gli avvocati e procuratori dello Stato,
- i docenti e i ricercatori universitari,
- il personale della carriera dirigenziale penitenziaria,
- il personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- i dipendenti delle Autorità indipendenti, comprese la CONSOB e la Banca d’Italia,
- nonché il personale delle Università non statali legalmente riconosciute.
Sono esclusi:
- i dipendenti degli Organi costituzionali, degli enti pubblici economici, degli enti morali, delle aziende speciali;
- la Provincia autonoma di Trento e i relativi altri enti ad ordinamento provinciale che, come detto, sono oggetto di specifiche norme locali,
- il personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Nel messaggio n. 1399 l’Inps ha ribadito le fasce orarie di reperibilità per i lavoratori pubblici, come confermato dall’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto 17 ottobre 2017, n. 2016, valide anche per i giorni non lavorativi e festivi: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Nel caso in cui il dipendente si debba assentare dal proprio domicilio durante gli orari di reperibilità, dovrà avvisare la propria amministrazione, che a sua volta dovrà avvisare l’Inps in maniera tempestiva secondo le seguenti modalità:
– inviando un’email alla casella medicolegale.nomesede@inps.it;
– inviando specifica comunicazione al numero di fax indicato dalla struttura territoriale di riferimento;
– rivolgendosi al Contact center.
Nelle stesse modalità il dipendente dovrà avvisare, in caso di cambio di domicilio durante la prognosi, l’amministrazione che lo comunicherà tempestivamente all’Istituto.
“La tempestività delle comunicazioni da parte delle PP.AA. è essenziale – precisa l’Inps nel messaggio – per agevolare le Strutture territoriali Inps nella trattazione delle informazioni, soprattutto al fine di escludere la visita in considerazione della comunicazione di assenza”.
“Va comunque tenuto in conto che – aggiunge – la copiosità delle informazioni e la necessità di operare manualmente le esclusioni delle visite, in attesa dei programmati sviluppi informatici, potrebbe rendere talvolta difficile registrare per tempo tutte le assenze temporanee e i cambi di domicilio in questione”.
Il messaggio Inps sul polo unico della visita fiscale fornisce inoltre alcuni chiarimenti anche sulla modalità per l’abilitazione dei datori di lavoro e le indicazioni per la gestione dei certificati cartacei che restano di competenza delle singole amministrazioni, le visite mediche di controllo per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale e nei confronti dei lavoratori all’estero.
Dal prossimo 1° luglio per ottenere la detraibilità dell'IVA e la deducibilità della spesa per il carburante, gli interessati dovranno effettuare i pagamenti di carburanti e lubrificanti con strumenti diversi dal contante affinchè possa essere emessa la fattura elettronica.
La legge è entrata subito in vigore, ma lo stesso provvedimento ha introdotto una fase transitoria posticipando la data al prossimo 1° luglio, così da permettere agli interessati di dotarsi degli strumenti indispensabili per adeguarsi.
Le modifiche introdotte dalla Manovra di Bilancio, hanno lo scopo di favorire l'uso della moneta elettronica sia a fini di tracciabilità delle operazioni che per ottenere la deducibilità delle spese per carburante per autotrazione.
Destinatari delle modifiche sarannoi titolari di partita IVA ovvero le imprese e i professionisti che mirano ad ottenere la deducibilità del costo e la detraibilità dell'imposta relativamente alle operazioni di rifornimento carburante.
La legge di bilancio, modificando l'art. 33, terzo comma, del d.P.R. N. 633/1972 stabilisce che "gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica".
Scaturisce in maniera naturale l'obbligo per gli esercenti la certificazione dei rifornimenti di carburante relativi a operazioni a favore di imprese e professionisti attraverso l'emissione di fattura elettronica.
Questi saranno esonerati dall'obbligo di certificazione fiscale soltanto nel caso in cui le forniture di carburanti e lubrificanti vengano effettuate nei confronti di clienti figuranti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione.
L'Agenzia ammette inoltre iil sistema delle carte carburanti, laddove il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera a effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.
Tale sistema continuerà a mantenere validità, spiega l'Agenzia, nonostante le modifiche introdotte dalla manovra di Bilancio 2018, ma solo qualora i rapporti tra gestore dell'impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest'ultima e l'utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento indicati dal provvedimento.
Altresì validi saranno i sistemi di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che consentono a imprese e professionisti l'acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica sia regolata sempre con gli stessi strumenti di pagamento indicati.
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